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Scegliendo Tettofacile® ventilato ottieni le detrazioni fiscali del 55%. La legge Finanziaria 2011 estende ai costi sostenuti a tutto il 2011 i benefici fiscali e c’è la previsione di proroga a tutto il 2012.
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24/11/2011 - Sarà prorogata la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011. Lo ha assicurato il Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, in un’intervista a Radio 24.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto 7 aprile 2008 e con il decreto 6 agosto 2009 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 marzo 2008 coordinato con decreto 26 gennaio 2010 - Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2) CAMPO D’APPLICAZIONE: la normativa si applica solo agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, nel settore specifico del tetto ventilato, solo se è relativa ad un sottotetto abitabile e riscaldato. 3) TIPI D’INTERVENTO: La realizzazione di una copertura con struttura tralicciata Tettofacile® dotata del sistema di ventilazione brevettato con ricambio d’aria interno al locale, se realizzata in sostituzione di una copertura esistente noncostituisce un costo interamente detraibile, insieme con le opere necessarie per la demolizione delle preesistenti strutture, in quanto si tratta di “opere strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico (cioè la realizzazione tecnica della copertura)”: quanto sopra è confermato da un parere rilasciato dall’ENEA GdL Efficienza Energetica in data 16 marzo 2011 da parte del servizio informazioni, in conformità della risoluzione 283/E/2008 e della circolare 36/E/2007 dell’ENEA. 4) MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%: non occorre nessuna comunicazione preventiva, in quanto la normativa impone semplicemente che entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori sia trasmessa all’ ENEA, a mezzo del sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, la documentazione prevista: si tratta essenzialmente dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda descrittiva dei lavori eseguiti; i modelli da compilare e maggiori dettagli si trovano sul sito indicato sopra. 5) DESCRIZIONE DI CAPITOLATO DELLE OPERE DETRAIBILI: oltre alle opere di demolizione dell’esistente, ponteggi e lavori civili preparatori (cordoli in c.a., strutture murarie portanti, ecc..) e finitura di tegole o altri materiali di rivestimento impermeabile, è deducibile il costo del sistema Tettofacile® ventilato così descritto: Realizzazione di copertura ventilata, compreso sistema di ricambio d’aria naturale e/o forzato, comprendente: a) Struttura in tralicci metallici zincati del sistema Tettofacile® conformato appositamente per la realizzazione di una intercapedine diffusa su tutte le falde, collegata a uno o più camini di ventilazione sui colmi con tiraggio elettromeccanico regolato da una centralina elettronica di programmazione, che agisce con riferimento a sensori di temperatura interna ed esterna. b) Bocchette di prese d’aria esterna sui muri perimetrali per il ricambio d’aria, con condizionamento dell’aria in entrata e flusso regolato dal tiraggio del sistema di estrazione sul colmo, a seconda delle esigenze invernali/estive, delle ore del giorno, dell’irraggiamento solare e delle temperature esterne/interne; il sistema fornisce comunque agli ambienti il ricambio minimo di legge pari ad un volume d’aria ogni 3 ore. c) Sistema di isolamento superiore della intercapedine, con pannelli OSB e poliuretano espanso, membrana barriera al vapore e quanto occorra per garantire l’isolamento minimo di legge. d) Sistema di tamponamento isolato inferiore della copertura, con pannello di cartongesso o altro materiale di finitura, isolato con poliuretano in aderenza o lana di vetro nella parte inferiore della intercapedine. Altri materiali isolanti possono essere utilizzati, con spessori tali da garantire l’isolamento di legge e rientrano ovviamente nei costi deducibili.
6) LE STRUTTURE LEGGERE NELL'ATTUALE NORMATIVA TERMICA I decreti legislativi D.Lgs 192-2005 e D.Lgs 311-2006, hanno introdotto in maniera "concreta" la richiesta di soddisfacimento di prestazioni energetiche estive negli elementi di copertura. Mentre per le strutture con massa superiore ai 230 kg/m2 non viene richiesto nulla di particolare, la normativa risulta più vincolante in merito a quelle più leggere. |

